In Emilia Romagna l’attività agrituristica è regolata dalla Legge Regionale n. 4 del 2009.

L´attività agrituristica consiste nella ricezione ed ospitalità offerta da imprenditori agricoli nella propria azienda, in particolare offrire ospitalità in camere, in mini-appartamenti o in spazi all’aperto, offrire pasti realizzati con prodotti aziendali o tipici del territorio, svolgere attività ricreative, culturali, didattiche, sociali e sportive.
Per avviare un’attività agrituristica, l’operatore agricolo deve innanzitutto ottenere dalla Provincia di residenza il certificato relativo al rapporto di connessione con l’attività agricola ed iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici. La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve prevalere, viene calcolata in base al tempo di lavoro. Gli imprenditori agricoli, al momento della domanda, devono presentare un attestato di frequenza ad un corso per operatori agrituristici. Inoltre, coloro che intendono avviare un’attività agrituristica devono presentare al Comune in cui ha sede l’azienda la dichiarazione di inizio attività.

Per svolgere l’attività agrituristica possono essere utilizzati gli edifici esistenti sul fondo all’entrata in vigore della L.R. n. 4 del 2009.

Per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande, i prodotti offerti devono essere espressione e manifestazione delle tradizioni enogastronomiche emiliane e devono rappresentare minimo il 35% del prodotto totale annuo utilizzato.

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