L’attività agrituristica in Liguria è regolamentata dalla Legge Regionale n° 37 del 21 novembre 2007.
Come attività agrituristica si vuole intendere quella di ricezione e ospitalità, esercitata dall’imprenditore agricolo o dai suoi familiari. Il titolare dell’azienda agrituristica può somministrare a ospiti e turisti prodotti del proprio fondo, dai cibi alle bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche. La preferenza deve ovviamente essere accordata ai prodotti tipici, prodotti sia presso l’agriturismo, sia presso aziende vicine.
Possono essere impiegati per l’attività agrituristica i fabbricati già presenti sul fondo e, qualora non ce ne fossero, l’imprenditore è autorizzato ad adibire a sede dell’attività la propria abitazione, anche se ubicata fuori dal fondo.
I locali adibiti al pernottamento degli ospiti devono avere una superficie minima di metri quadrati 8 nel caso di camere singole, di metri quadrati 11, invece, quando si tratta di camere doppie.
Per diventare titolari di un agriturismo è necessario essere iscritti all’Elenco Regionale degli operatori agrituristici, ed essere in possesso di un’azienda agricola già avviata. Per accendere le pratiche di apertura di un agriturismo è necessario presentare istanza al comune ove è dislocato il fondo, presentando una relazione tecnica sul progetto dell’attività.

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