Per la regione Piemonte, oltre a valere le norme stabiliti dagli articoli del Codice Civile comuni a tutte le regioni, le attività agrituristiche sono regolate dalla Legge Regionale 23 marzo 1995 n°38.

L’imprenditore agricolo che intende avviare un’attività agrituristica, deve essere riconosciuto tale ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, e l’attività può essere scolta in forma singola o associata.

Per cominciare l’attività si deve presentare allo Sportello unico attività produttive (SUAP) di competenza territoriale una “segnalazione certificata di inizio attività”, corredata da tutti gli allegati elencati nel modello stesso. Essa ha efficacia immediata.

Qualora si intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare la documentazione prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Il titolare ha inoltre una serie di obblighi a cui deve adempiere:
– ogni giorno dovrà comunicare in Questura o all’ufficio indicato dal Questore, i dati e le generalità degli alloggiati ai fini delle norme sulla Pubblica Sicurezza, compilando una “scheda di notificazione”;

– ogni mese dovrà comunicare in Provincia i flussi turistici ai fini ISTAT entro il 10 del mese successivo alla rilevazione; il titolare o il gestore non è invece più tenuto a spedire nulla all’Osservatorio regionale;

– ogni anno entro il 1° ottobre dovrà presentare all’A.T.L. locale e per conoscenza al Comune di appartenenza la “comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi” su apposito modello regionale, per i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell’anno seguente. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno.

– entro il 1° marzo di ogni anno l’operatore ha la facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intende praticare dal 1° giugno dello stesso anno. I modelli di comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi devono sempre essere datati, timbrati e firmati e consegnati a mano o spediti per posta. Non sono accettati modelli spediti via fax o per posta elettronica.

Per saperne di più sulla normativa che regolamenta questa materia, ecco i riferimenti:
–  L.R. 23 marzo 1995 n°38, modificata dalla l.r. 38/2009

Per maggiori informazioni, cliccare qui>>>