Nelle Marche l’attività agrituristica è regolamentata dalla legge regionale n.3 del 3 aprile 2002 e dal regolamento di attuazione del 13 maggio 2004.

Per aprire un agriturismo l’operatore agricolo deve innanzitutto iscriversi all’Elenco regionale degli operatori agrituristici presentando assieme alla domanda di iscrizione la documentazione che attesti la professione di imprenditore agricolo, una relazione illustrativa che includa la storia dell’azienda agricola e la descrizione dei servizi che si prevede di offrire all’avvio dell’attività agrituristica.
L’operatore deve poi ottenere dal Comune in cui è ubicata la struttura l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, includendo assieme alla domanda, un documento attestante il rapporto di connessione e complementarietà dell’attività agrituristica a quella agricola, la copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e la documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse.

Per quanto riguarda i locali da adibire alle attività agrituristiche possono essere utilizzati quelli situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo.

La legge regionale prevede inoltre che almeno il 35% della materia prima utilizzata per i pasti deve provenire dalla produzione aziendale (25% per aziende biologiche). I prodotti integrativi non possono superare il 20% e devono provenire da aziende agricole singole o associate operanti nel territorio regionale.

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