Aprire un agriturismo in… Abruzzo!

In Abruzzo, l’attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale n. 32 del 31 maggio 1994, successivamente integrata dalla legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010, che ha introdotto misure per semplificare le procedure di avvio.

Per agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, insieme ai loro familiari. Il legame tra attività agrituristica e attività agricola si basa sul criterio del tempo lavoro, garantendo così la connessione tra le due.

Per aprire un agriturismo è necessario innanzitutto ottenere il certificato di abilitazione rilasciato dalla Giunta regionale, oltre a presentare al Comune competente la dichiarazione di inizio attività. Questa dichiarazione deve certificare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali destinati a punto ristoro o laboratorio di trasformazione, nonché l’abitabilità degli alloggi.

Gli edifici o le loro parti situate sul fondo, così come i locali o edifici rurali ubicati in aggregati urbani e utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola, possono essere impiegati per l’attività agrituristica. I locali devono rispettare i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti edilizi comunali per le abitazioni civili.

Per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande, le materie prime devono rispettare i seguenti parametri: almeno il 60% deve provenire dalla produzione aziendale, mentre il 30% deve consistere in prodotti tipici regionali acquistati, con alcune eccezioni per gli agriturismi situati in zone montane. È inoltre autorizzata la vendita dei prodotti agricoli dell’azienda.

 

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