In Friuli Venezia Giulia, l’attività agrituristica è disciplinata dalle leggi regionali n. 22 del 22 giugno 1996 e n. 24 del 27 novembre 2006.
Per avviare un agriturismo, l’operatore deve innanzitutto dimostrare che l’attività agricola riveste un ruolo principale rispetto a quella agrituristica, valutando il tempo di lavoro dedicato a ciascuna. È inoltre necessario che l’attività venga svolta utilizzando gli spazi dell’azienda agricola e che almeno l’80% dei prodotti impiegati sia di produzione propria o provenga da aziende regionali che realizzano prodotti tradizionali del territorio.
L’operatore deve essere iscritto all’Elenco provinciale degli operatori turistici gestito dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Per l’iscrizione, è richiesto che l’imprenditore agricolo sia registrato al Registro delle Imprese, abbia completato un corso di formazione di 90 ore dedicato agli operatori agrituristici e presenti una descrizione dettagliata dell’azienda, evidenziando la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, nonché il rapporto tra prodotti autoprodotti e quelli acquistati da terzi.
Chi intende iniziare l’attività agrituristica deve inoltre ottenere l’autorizzazione dal Comune in cui si trova l’agriturismo.
La legge regionale n. 24 del 27 novembre 2006 regola anche l’erogazione di contributi a favore degli operatori agrituristici, che, nell’ambito del regime “de minimis”, coprono il 40% delle spese ammissibili in pianura e il 60% nelle zone montane e svantaggiate.
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