In Emilia Romagna l’attività agrituristica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 4 del 2009.
Questa attività comprende la ricezione e l’ospitalità offerta dagli imprenditori agricoli all’interno delle loro aziende, includendo l’accoglienza in camere, mini-appartamenti o spazi all’aperto, la somministrazione di pasti preparati con prodotti aziendali o tipici del territorio, oltre allo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sociali e sportive.
Per avviare un agriturismo, l’operatore agricolo deve prima ottenere dalla Provincia di residenza il certificato che attesta il rapporto di connessione con l’attività agricola e iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici. Tale connessione, che deve essere prevalente rispetto all’attività agrituristica, viene calcolata sulla base del tempo di lavoro dedicato. Al momento della domanda, è inoltre richiesta la presentazione di un attestato di frequenza a un corso per operatori agrituristici. Chi intende iniziare l’attività deve infine presentare la dichiarazione di inizio attività presso il Comune in cui si trova l’azienda.
L’attività agrituristica può svolgersi negli edifici già presenti sul fondo al momento dell’entrata in vigore della legge n. 4 del 2009.
Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, i prodotti proposti devono riflettere le tradizioni enogastronomiche dell’Emilia e coprire almeno il 35% del totale dei prodotti utilizzati annualmente.