In Valle d’Aosta, l’apertura di un agriturismo è disciplinata dalla Legge Regionale n. 29 del 4 dicembre 2006.

Chi desidera avviare un’attività agrituristica deve innanzitutto iscriversi all’elenco regionale degli operatori agrituristici. Le strutture dedicate all’impresa e all’accoglienza devono essere situate all’interno del fondo agricolo. Per quanto riguarda la capacità ricettiva, è consentito un massimo di 16 posti letto in caso di servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa.

Se l’attività include la somministrazione di pasti, il numero massimo di coperti è fissato a 60. Tuttavia, se l’attività è svolta per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno, il limite può essere elevato fino a 80 coperti.

Al momento della richiesta di apertura, il titolare deve presentare la documentazione che attesti la conformità del fondo alle normative igienico-sanitarie vigenti. In caso di somministrazione di prodotti provenienti dall’alpeggio, è obbligatorio predisporre uno spazio dedicato alla loro preparazione prima della presentazione al cliente.

Per valorizzare i prodotti locali, la Regione ha istituito un marchio di qualità riservato alle aziende agrituristiche valdostane. L’assegnazione e il mantenimento del marchio sono regolati dalla Giunta regionale.

 

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