In Umbria, le aziende agricole che intendono avviare o potenziare un’attività agrituristica possono accedere a contributi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2000–2006. In particolare, la Misura 311 Azione a) – Tipologia 1 sostiene investimenti mirati alla ricettività turistica e alla qualificazione dell’offerta agrituristica.
L’attività agrituristica consiste nell’ospitalità all’interno di strutture aziendali non più utilizzate per la produzione agricola. A questa funzione principale possono affiancarsi servizi complementari come la somministrazione di pasti e bevande, degustazioni, attività ricreative e culturali, e la vendita diretta di prodotti. È fondamentale che l’attività agricola rimanga prevalente in termini di tempo-lavoro rispetto a quella agrituristica.
Ogni operatore può ospitare fino a un massimo di 30 persone, indipendentemente dal numero e dalla dimensione degli edifici aziendali coinvolti.
Requisiti per l’avvio dell’attività
L’imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 del Codice Civile, deve:
- essere titolare di partita IVA,
- essere iscritto alla Camera di Commercio,
- essere in regola con gli obblighi contributivi,
- possedere un’azienda agricola con superficie minima pari a:
- 5 ha di seminativo,
- 10 ha di pascolo o prato-pascolo,
- 3 ha di colture permanenti,
- 20 ha di bosco,
- 2 ha di ortofloricole in pieno campo,
- 0,3 ha di colture protette.
Nel caso di coltivazioni miste, la superficie minima si considera raggiunta quando la somma delle percentuali relative alle diverse tipologie colturali arriva al 100%.
L’imprenditore deve richiedere l’iscrizione all’“Elenco dei soggetti abilitati all’attività agrituristica” presso la Comunità Montana competente. Una volta iscritto, può presentare al Comune in cui si trova il fabbricato la Dichiarazione di Inizio Attività Agrituristica (DIAA), allegando la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza. Se l’attività si svolge in più fabbricati situati in comuni diversi, la DIAA va presentata a ciascun Comune interessato.
L’attività può iniziare dalla data di presentazione della DIAA, ma il Comune ha facoltà di effettuare verifiche e, in caso di irregolarità, può emettere provvedimenti di sospensione o divieto.
Riferimenti normativi
- L.R. n. 28/1997 e successive modifiche – Testo coordinato sulla disciplina delle attività agrituristiche.
- L.R. n. 15/2010 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e modifiche alle leggi regionali.
- Le modifiche alla L.R. 28/97 sono contenute nel Titolo VI (artt. 54–64).