Per quanto concerne l’attività agrituristica in Umbria, sono previsti contributi per le aziende che intendono recuperare o potenziare le strutture da destinare all’attività agrituristica a valere sul Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2000-2006, concernente “Modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 311 Azione a) – Tipologia 1 Investimenti finalizzati alla ricettività turistica e all’adeguamento e qualificazione dell’offerta agrituristica”.

L’attività agrituristica prevede l’ospitalità in strutture presenti nell’azienda agricola, non più necessarie allo svolgimento delle attività agricole. A tale attività principale possono aggiungersi altre attività quali la somministrazione di pasti e bevande, attività di degustazione, ricreative e culturali varie, vendita di prodotti. L’attività agrituristica è complementare all’attività agricola che deve rimanere prevalente in termini di tempo lavoro rispetto a quella agrituristica.
In ogni caso ciascun operatore agrituristico può alloggiare fino ad un massimo di 30 ospiti, qualunque sia l’entità ed il numero degli edifici e dei fabbricati annessi presenti nell’azienda.

Informazioni necessarie sulla procedura per l’avvio di un’attività agrituristica in Umbria:
L’imprenditore agricolo, definito dall’art. 2135 del c.c., che intende avviare un’attività agrituristica deve: essere titolare di partita IVA, essere iscritto alla CCIAA, essere in regola con gli adempimenti contributivi, ed essere titolare di un’azienda agricola. L’azienda deve avere una superficie minima pari a: 5ha di seminativo o 10 ha di pascolo o prato-pascolo o 3ha di colture permanenti o 20 ha bosco o 2 ha di ortofloricole da pieno campo o 0,3 ha di colture protette (nel caso in cui l’azienda presenti un utilizzo colturale misto delle superfici, la superficie minima è raggiunta quando la somma delle superfici delle singole qualità di coltura, espresse in percentuale rispetto ai limiti sopra indicati, raggiunge il valore 100).

L’imprenditore così descritto chiede, alla Comunità Montana di competenza, di essere iscritto nell'”Elenco dei soggetti abilitati all’attività agrituristica” tenuto presso gli uffici regionali.
Quando l’imprenditore è pronto per avviare l’attività presenta al comune, ove ricade il fabbricato nel quale viene svolta l’attività, la Dichiarazione di Inizio Attività Agrituristica (DIAA), corredata della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia. Qualora l’ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili. L’imprenditore agricolo può avviare l’attività agrituristica dalla data di presentazione della DIAA, rispetto alla quale il Comune ha, però, la facoltà di verificare il possesso dei requisiti ed eventualmente di emettere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività nel caso di mancato rispetto della normativa vigente.

Per saperne di più sulla normativa che regolamenta questa materia, ecco i riferimenti:
– L.R. n. 28/97 e s.m.i. – Testo coordinato della legge regionale : Disciplina delle attività agrituristiche”
– L.R. n. 15/2010 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.”
N.B. La normativa di modifica della legge regionale n. 28/97 è al Titolo VI della suddetta legge (artt. dal 54 al 64)

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