A seguito delle modifiche alla L.R. “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” introdotte dalla L.R. 80/2009 per esercitare l’attività agrituristica è necessario che l’imprenditore agricolo presenti una Denuncia Inizio Attività (DIA agrituristica) al Comune di riferimento in cui è situata l’ Unità Tecnica Economica (UTE) al quale è collegato l’agriturismo.
Presupposto per la presentazione della DIA è aver compilato sul sistema informativo di Artea la relazione agrituristica di cui all’art. 7 della L.R. 30/2003 da presentare nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA). Le attività possono essere avviate dal giorno di presentazione della DIA.
Qualora si intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che si utilizzino in prevalenza prodotti aziendali o comunque reperiti presso aziende agricole o agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali. La provenienza dei prodotti deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte. Per quanto riguarda i requisiti strutturali se si intende offrire fino a dodici posti tavola a pasto è richiesta la cucina dell’imprenditore (requisiti di un’ abitazione civile) mentre se si offrono più di dodici posti tavola a pasto la struttura rihiesta è commisurata al rischio delle operazioni svolte (c.d. “Pacchetto igiene”).
Per saperne di più sulla normativa che regolamenta questa materia, ecco i riferimenti:
L.R. 30/2003 modificata dalla L.R. 80/2009.

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