In Sardegna, l’apertura di un agriturismo è regolata dalla legge regionale n. 18 del 23 giugno 1998 e dalla n. 1 del 19 gennaio 2010.
Per avviare l’attività agrituristica è indispensabile possedere un’azienda agricola attiva, poiché l’accoglienza deve essere svolta in modo integrato con la coltivazione del fondo. L’agriturismo deve mantenere un legame funzionale e complementare con l’attività agricola, che deve restare comunque prevalente.
L’imprenditore agricolo è tenuto a iscriversi all’Elenco regionale degli operatori agrituristici. Successivamente, deve presentare al Sindaco del Comune in cui si trova la struttura una domanda corredata da:
- una relazione descrittiva delle attività previste,
- la documentazione che attesti il possesso dei terreni coinvolti,
- la copia dei libretti sanitari degli operatori.
Per la somministrazione di cibi e bevande, è obbligatorio utilizzare in prevalenza prodotti aziendali, inclusi quelli alcolici e superalcolici. Le strutture utilizzabili devono essere esclusivamente fabbricati rurali già destinati all’attività agricola o all’abitazione dell’agricoltore.