normativa di riferimento per attività agrituristica

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In Emilia Romagna l’attività agrituristica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 4 del 2009.

Questa attività comprende la ricezione e l’ospitalità offerta dagli imprenditori agricoli all’interno delle loro aziende, includendo l’accoglienza in camere, mini-appartamenti o spazi all’aperto, la somministrazione di pasti preparati con prodotti aziendali o tipici del territorio, oltre allo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sociali e sportive.

Per avviare un agriturismo, l’operatore agricolo deve prima ottenere dalla Provincia di residenza il certificato che attesta il rapporto di connessione con l’attività agricola e iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici. Tale connessione, che deve essere prevalente rispetto all’attività agrituristica, viene calcolata sulla base del tempo di lavoro dedicato. Al momento della domanda, è inoltre richiesta la presentazione di un attestato di frequenza a un corso per operatori agrituristici. Chi intende iniziare l’attività deve infine presentare la dichiarazione di inizio attività presso il Comune in cui si trova l’azienda.

L’attività agrituristica può svolgersi negli edifici già presenti sul fondo al momento dell’entrata in vigore della legge n. 4 del 2009.

Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, i prodotti proposti devono riflettere le tradizioni enogastronomiche dell’Emilia e coprire almeno il 35% del totale dei prodotti utilizzati annualmente.

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L’attività agrituristica nella Regione Puglia è disciplinata dalla legge regionale n. 34 del 22 maggio 1985.

Gli imprenditori agricoli interessati ad avviare un’attività agrituristica devono iscriversi all’apposito elenco regionale degli operatori che offrono servizi di ospitalità. La richiesta di iscrizione va presentata al Comune in cui si intende aprire l’agriturismo, corredata da una descrizione dettagliata delle attività previste.

Le strutture destinate all’attività agrituristica possono essere ubicate sia nell’abitazione dell’imprenditore agricolo sia in altri edifici presenti sul fondo. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, è richiesto l’impiego prevalente di prodotti provenienti dall’azienda agricola stessa.

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In Sardegna, l’apertura di un agriturismo è regolata dalla legge regionale n. 18 del 23 giugno 1998 e dalla n. 1 del 19 gennaio 2010.

Per avviare l’attività agrituristica è indispensabile possedere un’azienda agricola attiva, poiché l’accoglienza deve essere svolta in modo integrato con la coltivazione del fondo. L’agriturismo deve mantenere un legame funzionale e complementare con l’attività agricola, che deve restare comunque prevalente.

L’imprenditore agricolo è tenuto a iscriversi all’Elenco regionale degli operatori agrituristici. Successivamente, deve presentare al Sindaco del Comune in cui si trova la struttura una domanda corredata da:

  • una relazione descrittiva delle attività previste,
  • la documentazione che attesti il possesso dei terreni coinvolti,
  • la copia dei libretti sanitari degli operatori.

Per la somministrazione di cibi e bevande, è obbligatorio utilizzare in prevalenza prodotti aziendali, inclusi quelli alcolici e superalcolici. Le strutture utilizzabili devono essere esclusivamente fabbricati rurali già destinati all’attività agricola o all’abitazione dell’agricoltore.

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In Friuli Venezia Giulia, l’attività agrituristica è disciplinata dalle leggi regionali n. 22 del 22 giugno 1996 e n. 24 del 27 novembre 2006.

Per avviare un agriturismo, l’operatore deve innanzitutto dimostrare che l’attività agricola riveste un ruolo principale rispetto a quella agrituristica, valutando il tempo di lavoro dedicato a ciascuna. È inoltre necessario che l’attività venga svolta utilizzando gli spazi dell’azienda agricola e che almeno l’80% dei prodotti impiegati sia di produzione propria o provenga da aziende regionali che realizzano prodotti tradizionali del territorio.

L’operatore deve essere iscritto all’Elenco provinciale degli operatori turistici gestito dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Per l’iscrizione, è richiesto che l’imprenditore agricolo sia registrato al Registro delle Imprese, abbia completato un corso di formazione di 90 ore dedicato agli operatori agrituristici e presenti una descrizione dettagliata dell’azienda, evidenziando la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, nonché il rapporto tra prodotti autoprodotti e quelli acquistati da terzi.

Chi intende iniziare l’attività agrituristica deve inoltre ottenere l’autorizzazione dal Comune in cui si trova l’agriturismo.

La legge regionale n. 24 del 27 novembre 2006 regola anche l’erogazione di contributi a favore degli operatori agrituristici, che, nell’ambito del regime “de minimis”, coprono il 40% delle spese ammissibili in pianura e il 60% nelle zone montane e svantaggiate.

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