In seguito alle modifiche introdotte dalla L.R. 80/2009 alla normativa toscana sull’agriturismo (L.R. 30/2003), per esercitare l’attività agrituristica è necessario che l’imprenditore agricolo presenti una Denuncia di Inizio Attività (DIA agrituristica) al Comune competente, corrispondente all’Unità Tecnica Economica (UTE) cui fa capo la struttura.

Prima di presentare la DIA, è obbligatorio compilare la relazione agrituristica prevista dall’art. 7 della L.R. 30/2003, tramite il sistema informativo di Artea, nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA). L’attività può iniziare dal giorno stesso della presentazione della DIA.

Nel caso in cui si intenda offrire somministrazione di alimenti e bevande, è necessario utilizzare principalmente prodotti dell’azienda agricola o, in alternativa, provenienti da imprese agricole o agroalimentari locali che producono e commercializzano prodotti regionali. La provenienza degli alimenti deve essere comunicata agli ospiti attraverso apposite informazioni scritte.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali:

  • Se si servono fino a 12 coperti per pasto, è sufficiente la cucina dell’imprenditore, conforme ai requisiti di un’abitazione civile.
  • Se si superano i 12 coperti, la struttura deve rispettare le norme igienico-sanitarie proporzionate al rischio delle operazioni svolte, secondo quanto previsto dal cosiddetto “Pacchetto igiene”.

Riferimenti normativi:

  • Legge Regionale 30/2003, modificata dalla L.R. 80/2009.

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