In Piemonte, oltre alle norme generali del Codice Civile valide per tutte le regioni, le attività agrituristiche sono regolamentate dalla Legge Regionale 23 marzo 1995 n. 38.

L’imprenditore agricolo che desidera avviare un’attività agrituristica deve essere riconosciuto tale ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, e può operare sia in forma singola sia associata.

Per iniziare l’attività è necessario presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), corredata di tutta la documentazione prevista dal modello stesso. Questa segnalazione ha efficacia immediata, permettendo l’avvio dell’attività senza ulteriori attese.

Se si intende svolgere anche la somministrazione di alimenti e bevande, occorre inoltre presentare la documentazione richiesta dalle normative sanitarie vigenti.

Il titolare dell’agriturismo ha diversi obblighi da rispettare, tra cui:

  • Comunicazione quotidiana in Questura o all’ufficio designato dal Questore dei dati e delle generalità degli alloggiati, tramite la compilazione di una “scheda di notificazione” prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza.
  • Comunicazione mensile alla Provincia, entro il 10 del mese successivo, dei flussi turistici rilevati ai fini ISTAT; non è più richiesto l’invio di dati all’Osservatorio regionale.
  • Presentazione annuale, entro il 1° ottobre, all’Agenzia Turistica Locale (A.T.L.) e per conoscenza al Comune di appartenenza, della “comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi” relativi all’anno successivo, utilizzando un apposito modello regionale. Per le strutture situate in località montane dedicate agli sport invernali, i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a partire dal 1° dicembre dello stesso anno.
  • Facoltà di effettuare una seconda comunicazione dei prezzi entro il 1° marzo di ogni anno, da applicare a partire dal 1° giugno. I modelli di comunicazione devono essere sempre datati, timbrati, firmati e consegnati a mano o spediti per posta; non sono accettati modelli inviati via fax o email.

Per approfondire, si possono consultare i seguenti riferimenti normativi:

  • Legge Regionale 23 marzo 1995 n. 38, aggiornata con la legge regionale n. 38/2009.

 

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