In Friuli Venezia Giulia l’attività agrituristica è regolamentata dalle leggi regionali n. 22 del 22 giugno 1996 e n. 24 del 27 novembre 2006.
Per aprire un agriturismo l’operatore deve innanzitutto dimostrare il carattere di principalità dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica in termini di tempo di lavoro impiegato nell’esercizio delle due attività; altri requisiti sono che l’attività venga svolta utilizzando gli spazi aziendali e che i prodotti utilizzati siano per la maggior parte (80%) di produzione propria o di aziende operanti nella Regione che producono prodotti regionali tradizionali.
Per avviare l’attività l’operatore deve risultare iscritto all’Elenco provinciale degli operatori turistici tenuto dalla C.C.I.A.A.. Per iscriversi all’Elenco è necessario essere imprenditore agricolo iscritto al  Registro delle Imprese, aver frequentato un corso di formazione di 90 ore per operatori agrituristici e produrre una descrizione dettagliata dell’azienda sottolineando il carattere di principalità dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica e il rapporto tra prodotti utilizzati per pasti e bevande di propria produzione e quelli acquistati da altri produttori.
Chi intende avviare un’attività agrituristica deve inoltre ottenere un‘autorizzazione dal Comune in cui è ubicato l’agriturismo.
La legge regionale n. 24 del 27 novembre 2006 regolamenta invece la concessione di contributi a favore degli operatori agrituristici  che, in regime di “de minimis” sono pari al 40% della spesa ammessa a contributo in pianura e al 60% nelle zone svantaggiate e montane.

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