Ecco alcuni consigli

Riferimenti normativi
Legge Regionale Veneto 18.4.1997 n. 9. – Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica – stabilisce i principi, le finalità ed i criteri a cui deve ispirarsi l’agriturismo nella regione Veneto.
Regolamento regionale Veneto 12.9.1997 n. 2.
Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 9/97.

CHE COS’E’ Agriturismo può essere svolto soltanto dall’imprenditore agricolo attraverso l’utilizzazione della propria azienda agricola in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola.
Rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in stanze o in alloggi completi;
- dare ospitalità in spazi aperti;
- somministrare pasti e bevande;
- somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali;
- organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti;
- vendere i prodotti aziendali;
- trasformare prodotti derivati dall’azienda da destinare ad uso agrituristico;
- allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico.

CHI PUO’ ATTIVARE L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA
L’attività agrituristica può essere attivata dagli imprenditori agricoli definiti ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile singoli od associati che esercitano, da almeno un biennio, un’impresa agricola (anche se non a titolo principale) ed in qualunque forma (proprietà, affitto).
L’imprenditore agricolo che intende attivare attività agrituristiche deve:

- Iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici;
- Iscriversi ad un corso formativo di almeno cento ore;
- Presentare il Piano Agrituristico Aziendale;
- Sostenere un colloquio innanzi alla Commissione agrituristica provinciale;
- Chiedere il rilascio dell’autorizzazione al Comune ove vuole intraprendere l’attività.

OBBLIGHI DELL’OPERATORE AGRITURISTICO
Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di:

- esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;
- rispettare le tariffe comunicate al Comune;
- esporre al pubblico una tabella indicante i piatti tipici;
- apporre all’esterno dell’edificio la targa con la denominazione Azienda Agrituristica.

La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici.

FONTE: Sito Regione del Veneto