Notizie per i gestori

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In Valle d’Aosta, l’apertura di un agriturismo è disciplinata dalla Legge Regionale n. 29 del 4 dicembre 2006.

Chi desidera avviare un’attività agrituristica deve innanzitutto iscriversi all’elenco regionale degli operatori agrituristici. Le strutture dedicate all’impresa e all’accoglienza devono essere situate all’interno del fondo agricolo. Per quanto riguarda la capacità ricettiva, è consentito un massimo di 16 posti letto in caso di servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa.

Se l’attività include la somministrazione di pasti, il numero massimo di coperti è fissato a 60. Tuttavia, se l’attività è svolta per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno, il limite può essere elevato fino a 80 coperti.

Al momento della richiesta di apertura, il titolare deve presentare la documentazione che attesti la conformità del fondo alle normative igienico-sanitarie vigenti. In caso di somministrazione di prodotti provenienti dall’alpeggio, è obbligatorio predisporre uno spazio dedicato alla loro preparazione prima della presentazione al cliente.

Per valorizzare i prodotti locali, la Regione ha istituito un marchio di qualità riservato alle aziende agrituristiche valdostane. L’assegnazione e il mantenimento del marchio sono regolati dalla Giunta regionale.

 

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Per aprire un agriturismo in Trentino-Alto Adige è necessario fare riferimento a due distinti provvedimenti legislativi provinciali: la Legge Provinciale n. 10 del 19 dicembre 2001 per la provincia di Trento e la Legge Provinciale n. 7 del 19 settembre 2008 per la provincia di Bolzano.

L’avvio dell’attività richiede l’iscrizione dell’imprenditore agricolo all’elenco regionale degli operatori agrituristici. Una volta ottenuta l’iscrizione, è necessario presentare domanda al Comune in cui si trova il fondo, allegando una descrizione delle principali attività aziendali che si intendono svolgere.

La normativa stabilisce che la capacità ricettiva non possa superare i 30 posti letto, distribuiti in un massimo di 15 camere. È fondamentale garantire che l’attività agricola rimanga prevalente rispetto a quella turistica, evitando che l’ospitalità interferisca con la conduzione dell’azienda.

Per la somministrazione di pasti e bevande, è previsto un limite massimo di 60 coperti. I prodotti utilizzati devono essere tipici dell’azienda agricola o provenire da fondi limitrofi.

In Trentino-Alto Adige è inoltre regolamentata l’attività agrituristica in malga. In questo caso, la struttura deve disporre di un servizio igienico ogni 15 ospiti e di una cucina di almeno 25 mq se il numero di coperti giornalieri supera le 20 unità.

Al momento della richiesta di apertura, il richiedente deve presentare il libretto sanitario e la documentazione che attesti la conformità del fondo alle normative igienico-sanitarie vigenti.

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Chiunque voglia aprire un agriturismo in Friuli Venezia Giulia deve rispondere alla legge regionale 22 del 22 giugno 1996.

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In Liguria, l’attività agrituristica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007.

L’agriturismo si definisce come l’attività di ricezione e ospitalità svolta dall’imprenditore agricolo o dai suoi familiari. Il titolare può offrire agli ospiti e ai turisti prodotti provenienti dal proprio fondo, che comprendono cibi e bevande, incluse quelle alcoliche e superalcoliche. Particolare attenzione è data ai prodotti tipici, sia coltivati direttamente nell’agriturismo sia provenienti da aziende agricole vicine.

Per l’attività agrituristica possono essere utilizzati i fabbricati esistenti sul fondo; in assenza di questi, l’imprenditore può destinare la propria abitazione, anche se situata fuori dal fondo, a sede dell’attività.

I locali adibiti al pernottamento devono rispettare una superficie minima: almeno 8 metri quadrati per le camere singole e 11 metri quadrati per le camere doppie.

Per diventare titolare di un agriturismo è obbligatoria l’iscrizione all’Elenco Regionale degli operatori agrituristici e il possesso di un’azienda agricola già avviata. L’avvio delle procedure per l’apertura richiede la presentazione di un’istanza al Comune dove si trova il fondo, corredata da una relazione tecnica che descrive il progetto dell’attività.

 

Coloro i quali vogliano intraprendere un’attività di tipo agrituristico in Calabria devono rispondere alla legge regionale n° 14 del 30 aprile 2009 (aggiornamento del provvedimento n° 22 del 7 settembre 1988).

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Coloro che vogliono aprire un’attività agrituristica in Molise devono rispondere alla regolamentazione prevista della Legge Regionale n.2 del 24.01.1994, denominata “Provvedimenti a favore dell’agriturismo”, che detta le linee principali per la tutela del territorio rurale in funzione di quelle figure di lavoratori che vogliono valorizzarne le potenzialità culturali ed enogastronomiche.

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In Abruzzo, l’attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale n. 32 del 31 maggio 1994, successivamente integrata dalla legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010, che ha introdotto misure per semplificare le procedure di avvio.

Per agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, insieme ai loro familiari. Il legame tra attività agrituristica e attività agricola si basa sul criterio del tempo lavoro, garantendo così la connessione tra le due.

Per aprire un agriturismo è necessario innanzitutto ottenere il certificato di abilitazione rilasciato dalla Giunta regionale, oltre a presentare al Comune competente la dichiarazione di inizio attività. Questa dichiarazione deve certificare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali destinati a punto ristoro o laboratorio di trasformazione, nonché l’abitabilità degli alloggi.

Gli edifici o le loro parti situate sul fondo, così come i locali o edifici rurali ubicati in aggregati urbani e utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola, possono essere impiegati per l’attività agrituristica. I locali devono rispettare i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti edilizi comunali per le abitazioni civili.

Per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande, le materie prime devono rispettare i seguenti parametri: almeno il 60% deve provenire dalla produzione aziendale, mentre il 30% deve consistere in prodotti tipici regionali acquistati, con alcune eccezioni per gli agriturismi situati in zone montane. È inoltre autorizzata la vendita dei prodotti agricoli dell’azienda.

 

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Con la legge regionale 23 marzo 1995, n.38 “Disciplina dell’agriturismo” la Regione Piemonte ha modificato la Legge regionale 17 agosto 1989, n. 50 “Disciplina e sviluppo dell’agriturismo” che aveva recepito a livello regionale la Legge Quadro nazionale sull’agriturismo (Legge 5 dicembre 1985, n. 730 “Disciplina sull’agriturismo”).

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In Basilicata l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2005.

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In Emilia Romagna l’attività agrituristica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 4 del 2009.

Questa attività comprende la ricezione e l’ospitalità offerta dagli imprenditori agricoli all’interno delle loro aziende, includendo l’accoglienza in camere, mini-appartamenti o spazi all’aperto, la somministrazione di pasti preparati con prodotti aziendali o tipici del territorio, oltre allo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sociali e sportive.

Per avviare un agriturismo, l’operatore agricolo deve prima ottenere dalla Provincia di residenza il certificato che attesta il rapporto di connessione con l’attività agricola e iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici. Tale connessione, che deve essere prevalente rispetto all’attività agrituristica, viene calcolata sulla base del tempo di lavoro dedicato. Al momento della domanda, è inoltre richiesta la presentazione di un attestato di frequenza a un corso per operatori agrituristici. Chi intende iniziare l’attività deve infine presentare la dichiarazione di inizio attività presso il Comune in cui si trova l’azienda.

L’attività agrituristica può svolgersi negli edifici già presenti sul fondo al momento dell’entrata in vigore della legge n. 4 del 2009.

Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, i prodotti proposti devono riflettere le tradizioni enogastronomiche dell’Emilia e coprire almeno il 35% del totale dei prodotti utilizzati annualmente.

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