Aprire un agriturismo

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Con la legge regionale 23 marzo 1995, n.38 “Disciplina dell’agriturismo” la Regione Piemonte ha modificato la Legge regionale 17 agosto 1989, n. 50 “Disciplina e sviluppo dell’agriturismo” che aveva recepito a livello regionale la Legge Quadro nazionale sull’agriturismo (Legge 5 dicembre 1985, n. 730 “Disciplina sull’agriturismo”).

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In Basilicata l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2005.

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In Emilia Romagna l’attività agrituristica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 4 del 2009.

Questa attività comprende la ricezione e l’ospitalità offerta dagli imprenditori agricoli all’interno delle loro aziende, includendo l’accoglienza in camere, mini-appartamenti o spazi all’aperto, la somministrazione di pasti preparati con prodotti aziendali o tipici del territorio, oltre allo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sociali e sportive.

Per avviare un agriturismo, l’operatore agricolo deve prima ottenere dalla Provincia di residenza il certificato che attesta il rapporto di connessione con l’attività agricola e iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici. Tale connessione, che deve essere prevalente rispetto all’attività agrituristica, viene calcolata sulla base del tempo di lavoro dedicato. Al momento della domanda, è inoltre richiesta la presentazione di un attestato di frequenza a un corso per operatori agrituristici. Chi intende iniziare l’attività deve infine presentare la dichiarazione di inizio attività presso il Comune in cui si trova l’azienda.

L’attività agrituristica può svolgersi negli edifici già presenti sul fondo al momento dell’entrata in vigore della legge n. 4 del 2009.

Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, i prodotti proposti devono riflettere le tradizioni enogastronomiche dell’Emilia e coprire almeno il 35% del totale dei prodotti utilizzati annualmente.

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L’attività agrituristica nella Regione Puglia è disciplinata dalla legge regionale n. 34 del 22 maggio 1985.

Gli imprenditori agricoli interessati ad avviare un’attività agrituristica devono iscriversi all’apposito elenco regionale degli operatori che offrono servizi di ospitalità. La richiesta di iscrizione va presentata al Comune in cui si intende aprire l’agriturismo, corredata da una descrizione dettagliata delle attività previste.

Le strutture destinate all’attività agrituristica possono essere ubicate sia nell’abitazione dell’imprenditore agricolo sia in altri edifici presenti sul fondo. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, è richiesto l’impiego prevalente di prodotti provenienti dall’azienda agricola stessa.

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In Sardegna, l’apertura di un agriturismo è regolata dalla legge regionale n. 18 del 23 giugno 1998 e dalla n. 1 del 19 gennaio 2010.

Per avviare l’attività agrituristica è indispensabile possedere un’azienda agricola attiva, poiché l’accoglienza deve essere svolta in modo integrato con la coltivazione del fondo. L’agriturismo deve mantenere un legame funzionale e complementare con l’attività agricola, che deve restare comunque prevalente.

L’imprenditore agricolo è tenuto a iscriversi all’Elenco regionale degli operatori agrituristici. Successivamente, deve presentare al Sindaco del Comune in cui si trova la struttura una domanda corredata da:

  • una relazione descrittiva delle attività previste,
  • la documentazione che attesti il possesso dei terreni coinvolti,
  • la copia dei libretti sanitari degli operatori.

Per la somministrazione di cibi e bevande, è obbligatorio utilizzare in prevalenza prodotti aziendali, inclusi quelli alcolici e superalcolici. Le strutture utilizzabili devono essere esclusivamente fabbricati rurali già destinati all’attività agricola o all’abitazione dell’agricoltore.

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Per quanto riguarda la Regione Sicilia, le attività agrituristiche sono regolamentate dalla Legge Regionale del 26 febbraio 2010. Leggi di più »

Nelle Marche l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale n. 3 del 3 aprile 2002 e dal relativo regolamento di attuazione del 13 maggio 2004.

Per avviare un agriturismo, l’operatore agricolo deve iscriversi all’Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentando insieme alla domanda la documentazione che attesti la qualifica di imprenditore agricolo, una relazione illustrativa contenente la storia dell’azienda e la descrizione dei servizi che si intendono offrire all’avvio dell’attività.

Successivamente, è necessario ottenere dal Comune dove si trova la struttura l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: un documento che certifichi il rapporto di connessione e complementarietà tra l’attività agrituristica e quella agricola, la copia del libretto di idoneità sanitaria per il personale coinvolto nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, e la documentazione che attesti la regolarità delle strutture fisse.

I locali destinati alle attività agrituristiche possono essere quelli all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo oppure edifici o parti di essi situati nel fondo aziendale.

Inoltre, la normativa stabilisce che almeno il 35% delle materie prime utilizzate per i pasti deve provenire dalla produzione propria dell’azienda (ridotto al 25% per le aziende biologiche). I prodotti integrativi non possono superare il 20% e devono essere acquistati da aziende agricole singole o associate presenti nel territorio regionale.

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In Friuli Venezia Giulia, l’attività agrituristica è disciplinata dalle leggi regionali n. 22 del 22 giugno 1996 e n. 24 del 27 novembre 2006.

Per avviare un agriturismo, l’operatore deve innanzitutto dimostrare che l’attività agricola riveste un ruolo principale rispetto a quella agrituristica, valutando il tempo di lavoro dedicato a ciascuna. È inoltre necessario che l’attività venga svolta utilizzando gli spazi dell’azienda agricola e che almeno l’80% dei prodotti impiegati sia di produzione propria o provenga da aziende regionali che realizzano prodotti tradizionali del territorio.

L’operatore deve essere iscritto all’Elenco provinciale degli operatori turistici gestito dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Per l’iscrizione, è richiesto che l’imprenditore agricolo sia registrato al Registro delle Imprese, abbia completato un corso di formazione di 90 ore dedicato agli operatori agrituristici e presenti una descrizione dettagliata dell’azienda, evidenziando la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, nonché il rapporto tra prodotti autoprodotti e quelli acquistati da terzi.

Chi intende iniziare l’attività agrituristica deve inoltre ottenere l’autorizzazione dal Comune in cui si trova l’agriturismo.

La legge regionale n. 24 del 27 novembre 2006 regola anche l’erogazione di contributi a favore degli operatori agrituristici, che, nell’ambito del regime “de minimis”, coprono il 40% delle spese ammissibili in pianura e il 60% nelle zone montane e svantaggiate.

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In seguito alle modifiche introdotte dalla L.R. 80/2009 alla normativa toscana sull’agriturismo (L.R. 30/2003), per esercitare l’attività agrituristica è necessario che l’imprenditore agricolo presenti una Denuncia di Inizio Attività (DIA agrituristica) al Comune competente, corrispondente all’Unità Tecnica Economica (UTE) cui fa capo la struttura.

Prima di presentare la DIA, è obbligatorio compilare la relazione agrituristica prevista dall’art. 7 della L.R. 30/2003, tramite il sistema informativo di Artea, nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA). L’attività può iniziare dal giorno stesso della presentazione della DIA.

Nel caso in cui si intenda offrire somministrazione di alimenti e bevande, è necessario utilizzare principalmente prodotti dell’azienda agricola o, in alternativa, provenienti da imprese agricole o agroalimentari locali che producono e commercializzano prodotti regionali. La provenienza degli alimenti deve essere comunicata agli ospiti attraverso apposite informazioni scritte.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali:

  • Se si servono fino a 12 coperti per pasto, è sufficiente la cucina dell’imprenditore, conforme ai requisiti di un’abitazione civile.
  • Se si superano i 12 coperti, la struttura deve rispettare le norme igienico-sanitarie proporzionate al rischio delle operazioni svolte, secondo quanto previsto dal cosiddetto “Pacchetto igiene”.

Riferimenti normativi:

  • Legge Regionale 30/2003, modificata dalla L.R. 80/2009.

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In Piemonte, oltre alle norme generali del Codice Civile valide per tutte le regioni, le attività agrituristiche sono regolamentate dalla Legge Regionale 23 marzo 1995 n. 38.

L’imprenditore agricolo che desidera avviare un’attività agrituristica deve essere riconosciuto tale ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, e può operare sia in forma singola sia associata.

Per iniziare l’attività è necessario presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), corredata di tutta la documentazione prevista dal modello stesso. Questa segnalazione ha efficacia immediata, permettendo l’avvio dell’attività senza ulteriori attese.

Se si intende svolgere anche la somministrazione di alimenti e bevande, occorre inoltre presentare la documentazione richiesta dalle normative sanitarie vigenti.

Il titolare dell’agriturismo ha diversi obblighi da rispettare, tra cui:

  • Comunicazione quotidiana in Questura o all’ufficio designato dal Questore dei dati e delle generalità degli alloggiati, tramite la compilazione di una “scheda di notificazione” prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza.
  • Comunicazione mensile alla Provincia, entro il 10 del mese successivo, dei flussi turistici rilevati ai fini ISTAT; non è più richiesto l’invio di dati all’Osservatorio regionale.
  • Presentazione annuale, entro il 1° ottobre, all’Agenzia Turistica Locale (A.T.L.) e per conoscenza al Comune di appartenenza, della “comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi” relativi all’anno successivo, utilizzando un apposito modello regionale. Per le strutture situate in località montane dedicate agli sport invernali, i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a partire dal 1° dicembre dello stesso anno.
  • Facoltà di effettuare una seconda comunicazione dei prezzi entro il 1° marzo di ogni anno, da applicare a partire dal 1° giugno. I modelli di comunicazione devono essere sempre datati, timbrati, firmati e consegnati a mano o spediti per posta; non sono accettati modelli inviati via fax o email.

Per approfondire, si possono consultare i seguenti riferimenti normativi:

  • Legge Regionale 23 marzo 1995 n. 38, aggiornata con la legge regionale n. 38/2009.

 

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